Basket Seregno

Statuto

Art. 1 – COSTITUZIONE
E’ costituita un’associazione sportiva, disciplinata dagli artt. 36 e segg. Cod.Civ. denominata “BASKET SEREGNO – Associazione Sportiva Dilettantistica” (in breve, BASKET SEREGNO A.S.D.).
L’associazione accetta incondizionatamente tutte le norme del C.O.N.I. nonché le disposizioni statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Pallacanestro e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali e del C.O.N.I. nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 2 – DURATA
L’Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’art.  29 del presente statuto.

Art. 3 – SEDE  LEGALE E COLORI SOCIALI
L’associazione sportiva ha sede legale in via Giovanni XXIII n° 3 a Seregno (MB). La variazione della sede legale potrà essere deliberata  dall’assemblea straordinaria dei soci. I colori sociali sono il giallo e il blu.

Art. 4 – SCOPO
L’Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l’attività sportiva nell’ambito della pallacanestro.
In particolare i fini istituzionali dell’Associazione sono:
a)         lo sviluppo, la diffusione e l’organizzazione, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale, di attività sportiva dilettantistica connessa alla pratica della pallacanestro intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione in ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della pallacanestro;
b)         lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica connessa alla pratica della pallacanestro per disabili, rientrante in quella ufficiale del C.I.P. – Comitato Italiano Paralimpico, sia essa a livello provinciale, regionale o nazionale;
c)         la gestione di attività e servizi connessi e strumentali all’organizzazione ed al finanziamento della pratica della pallacanestro;
d)         la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell’uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportivo-agonistiche.
Fermo restando che l’oggetto principale è la promozione e la valorizzazione della pallacanestro, per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro:
I)          gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
II)        organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse specialità sportive;
III)     organizzare corsi di avviamento alla pallacanestro;
IV)      promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica della pallacanestro nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
V)        gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali;
VI)      esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento;
VII)    pubblicare giornali periodici da distribuire per almeno 1/3 ai soci dell’associazione;
VIII)  attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti Pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate. Collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.

Art. 5 – PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è costituito:
a)        da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’ Associazione;
b)        da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c)         da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, dai privati o da Enti;
Le entrate dell’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:
1. dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
2. dall’utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
3. dai contributi di qualsiasi natura che dovessero pervenire per il miglior conseguimento degli scopi sociali ovvero per meriti sportivi da parte di Enti di promozione ed Enti pubblici e provati in genere;
4. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
5. dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci dell’Associazione sportiva, nonché dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva.
Il Patrimonio Sociale è indivisibile ed in caso di scioglimento per qualsiasi causa dell’Associazione esso dovrà essere destinato conformemente a quanto stabilito all’art. 29.

Art. 6 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO
L’anno  sociale e l’esercizio  finanziario  iniziano il  1° luglio e terminano il 30 giugno di ogni anno. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio precedente, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7 – SOCI E LORO CATEGORIE
Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’Associazione, previa iscrizione alla Associazione. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche di ambo i sessi, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, in regola con il pagamento delle quote stabilite all’art. 12 del presente Statuto. Il numero degli associati è illimitato.
I soci si distinguono in:
a)     Soci Fondatori;
b)     Soci Ordinari: tutti coloro che ne facciano richiesta all’Associazione;
c)     Soci Aggregati: tutti coloro che svolgono attività sportiva a qualsiasi titolo nelle file dell’Associazione;
d)     Soci Onorari o Benemeriti: sono dichiarati tali, da parte del Consiglio Direttivo, le persone fisiche o gli enti che operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell’ associazione.
Solo il socio onorario non paga la quota associativa annuale di cui all’art. 12 del presente Statuto.
La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all’Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo. I soci minorenni acquisiscono automaticamente il diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché all’elettorato attivo e passivo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Art. 8 – AMMISSIONE DEI SOCI
Per l’ammissione a socio si deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, il quale esaminerà le domande presentate e darà comunicazione in merito all’accettazione o meno della domanda stessa. Il giudizio del  Consiglio Direttivo è insindacabile e contro la sua decisione non è ammesso appello.
In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’Associato minorenne.
I soci una volta ammessi, pagano la quota associativa annuale il cui importo è fissato annualmente dal  Consiglio Direttivo dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.
Il socio che intende dimettersi dall’Associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Le quote versate all’Associazione non verranno rimborsate né al socio dimissionario né al socio radiato.

Art. 9 – DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci hanno il dovere di:
a)     osservare le disposizioni sia legislative sia regolamentari vigenti in materia sportiva;
b)     mantenere specchiata condotta morale nell’ambito dell’Associazione ed al di fuori di essa;
c)     versare puntualmente le quote sociali stabilite;
d)     astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione;
e)     i soci possono partecipare all’attività agonistica solamente sotto i colori sociali dell’associazione; diversamente saranno radiati.

Art. 10 –  DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:
1. frequentare i locali sociali, servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall’Associazione;
2. prendere parte alle competizioni sportive promosse dall’Associazione e da altri Enti sotto i colori sociali;
3. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall’Associazione;
4. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo;
5. partecipare con il proprio voto alla delibera dell’Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
6. esercitare il diritto di voto per l’elezione del Consiglio Direttivo;
7. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità di cui all’art. 18 del presente Statuto;
8. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l’approvazione dello Statuto Sociale.

Art. 11 – RESPONSABILITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai soci ed a qualsiasi altra persona che faccia uso di attrezzature sociali.

Art. 12 – QUOTE SOCIALI
Tipi di quote:
1. Quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
2. Quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici.
Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.
La quota associativa non è rivalutabile e non è trasmissibile salvo che in caso di morte del socio.

Art. 13 – DIMISSIONI DEL SOCIO
Nel caso di aumento delle quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati dalle Assemblee, i Soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei 30 giorni successivi dalla relativa comunicazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; oltre tale termine l’adesione viene tacitamente prorogata.
Al dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata alla Società a norma di Statuto.

Art. 14 – CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Il socio cessa di far parte dell’Associazione:
a)     per dimissioni;
b)     per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
c)     per inosservanza del presente Statuto;
d)     per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; qualora il socio dimostri di non condividere le finalità dell’Associazione e comunque risulti di turbamento nello svolgimento dell’attività dell’ Associazione stessa;
e)        qualora sia iscritto ad altre Associazioni aventi le stesse finalità statutarie;
f)          per radiazione;
g)         per decesso.

Art. 15 – SANZIONI PER I SOCI
In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio Direttivo può infliggere al Socio le seguenti sanzioni:
a)        – Avvertimento;
b)        – Ammonizione;
c)         – Diffida;
d)        – Sospensione a tempo illimitato;
e)        – Radiazione.
Il Socio moroso potrà essere radiato con delibera del Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fini alla data di svolgimento dell’Assemblea. L’Associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 16 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi sociali sono:
a)        l’Assemblea dei Soci;
b)        il Presidente;
c)         il Consiglio Direttivo.

Art. 17 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all’Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, anche se membro del Consiglio Direttivo, il quale non può rappresentare più di tre soci nell’ambito della stessa assemblea. L’Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.
Essa è anche organo giudicante dell’Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto. Le decisioni dell’Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.
L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno, precisamente entro il 31 dicembre di ogni anno, per discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) e ogni volta che lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo nonché quando ricorrono i presupposti per l’elezione del Consiglio Direttivo dell’Associazione e la determinazione del compenso spettante ai consiglieri non soci, nei limiti di cui all’art. 18.
L’Assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata con proposizione dell’ordine del giorno da almeno un decimo degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta. In tal caso, la convocazione è un atto dovuto dal Consiglio Direttivo.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.
L’Assemblea inoltre delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali.
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
–           approvazione e modificazione dello statuto sociale;
–           atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
–           scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione
L’Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo,  mediante affissione di apposito avviso presso la sede sociale e le sedi in cui si svolge l’attività dell’Associazione, almeno otto giorni prima della data fissata e mediante contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma; nei casi urgenti, l’Assemblea dei Soci potrà essere convocata con raccomandata a mano, posta elettronica, fax o telegramma da inviarsi almeno due giorni prima dell’ Assemblea.
L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.
Le Assemblee saranno valide:
–       in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
–       in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo quella stabilita per la prima, qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti.
Le deliberazioni dell’Assemblea vincolano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto, esclusi i soci che intendano dimettersi dalla Società.
L’assemblea ordinaria e straordinaria deliberano validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Art. 18 – ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI
Le cariche sociali hanno la durata di tre anni ed è ammessa la rieleggibilità. Le cariche sociali s’intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione.
Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito quando conferite a soci. E’ fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per lo svolgimento del mandato. Qualora la nomina di consigliere sia attribuita ad un soggetto non socio dell’Associazione, l’Assemblea ordinaria dei Soci può deliberare a favore di questi uno specifico compenso per il mandato conferito.
L’elezione degli organi dell’Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all’elettorato sia attivo che passivo. Possono ricoprire cariche sociali soci e non soci dell’Associazione, in regola con il pagamento della quota associativa, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre Società o Associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.
–       Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è eletto con i voti espressi dai soci nel corso dell’Assemblea sociale; saranno designati quali componenti il Consiglio Direttivo per il biennio coloro che avranno ricevuto un numero superiore di preferenze, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità;
–       Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua votazione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.
–       Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l’elezione del Presidente.

Art. 19 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 12 (dodici) membri eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci.
Il Consiglio Direttivo, una volta eletto, nomina fra i propri componenti:
–           Il Presidente
–           Il Vicepresidente e/o Dirigente Responsabile
–           Il Segretario con funzioni di Tesoriere

Art. 20 – COMPITI E DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione. Esso si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell’Associazione.
Oltre tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi:
1. curare il conseguimento dei fini statutari;
2. amministrare i beni sociali e curarne l’incremento;
3. redigere, entro il 31 ottobre di ogni anno, il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) da sottoporre all’approvazione annuale dell’assemblea ordinaria dei soci;
4. convocare l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio ovvero quando ricorre l’ipotesi di cui all’art. 17, stabilendo la data, l’ora, la sede e l’ordine del giorno dell’assemblea sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria;
5. deliberare sulla accettazione dei soci e sulla eventuale espulsione;
6. provvedere alla compilazione dei regolamenti interni per l’uso delle attrezzature ed impianti dell’ associazione;
7. conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
8. nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari e nominare procuratori ad negozia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, fissandone poteri e mansioni;
9. applicare tutti i regolamenti del presente statuto;
10.impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell’associazione nei limiti dello statuto, dei regolamenti e delle  deliberazioni dell’ assemblea sociale;
11.deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell’Assemblea su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale.
12.eleggere fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
13.curare l’interesse dei soci e dell’associazione nei confronti di altre società e pubblici poteri sia direttamente che tramite le varie federazioni.
Il Consiglio Direttivo  può affidare determinati incarichi e compiti organizzativi (soci dirigenti) ad uno o più soci determinandone i limiti.
Il Consiglio Direttivo è convocato, senza formalità, dal Presidente ogni qualvolta il Presidente stesso ne ravvisa la necessità oppure ne sia fatta richiesta scritta o verbale da almeno due Consiglieri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si tengono presso la sede sociale o altrove e sono valide quando vi partecipa effettivamente la maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto dei Presidente. Qualora un componente del Consiglio Direttivo  per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Consiglio, sarà rimpiazzato dal primo nella graduatoria che segue l’ultimo eletto dall’ Assemblea sociale, in caso di parità vale il primo sorteggiato.
Decade dal Consiglio Direttivo il socio che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva.
Alle sedute del Consiglio Direttivo possono partecipare con poter consultivo ma non deliberativo, solo se invitati dal presidente, i tecnici istruttori, i soci che eventualmente ricoprono cariche dirigenziali, un rappresentante degli atleti o chiunque altro.
Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:
a)     quando l’assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) per cause da imputarsi al Consiglio stesso;
b)     quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di cinque.
In questi casi l’ordinaria amministrazione verrà assunta dai tre soci più anziani di iscrizione che provvederanno, entro trenta giorni dalla data di scioglimento del Consiglio Direttivo, ad indire nuove elezioni.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte dall’Associazione e in caso siano colpiti da provvedimenti disciplinari dagli Organo della federazione Pallacanestro superiori a 90 giorni, decadono dalla carica e per il periodo dell’inibizione non possono ricoprire cariche sociali.

Art. 21 – IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo è il legale rappresentante della Associazione e la rappresenta presso gli organismi sportivi, presso i terzi e in giudizio.
Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del consiglio direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
Il Presidente presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo, dirige e coordina l’opera del Consiglio di cui regola e sottoscrive le deliberazioni e ne garantisce la corretta esecuzione. Egli decade dalla carica qualora intervenga e sia manifestata la sfiducia da parte dei due terzi dei consiglieri in carica.

Art. 22 – IL VICEPRESIDENTE E/O DIRIGENTE RESPONSABILE
In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente e/o Dirigente Responsabile. In tali casi, la rappresentanza dell’Associazione viene assunta dal Vicepresidente e/o dal Dirigente Responsabile. In caso di dimissioni o di impedimento grave del Presidente, tale giudicato dal consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

Art. 23 – IL SEGRETARIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il Segretario assicura la funzionalità e l’efficienza della segreteria nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.
Egli pertanto:
a)         provvede all’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea sociale;
b)         esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto sociale;
c)          assiste di diritto alle riunioni dell’ Assemblea Sociale, del Consiglio Direttivo e ne redige verbale che verrà da lui firmato;
d)         stabilisce chi ha diritto di partecipare alle Assemblee ed alle votazioni;
e)         nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri.
Come Tesoriere, il Segretario cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 24 – APPROVAZIONE E PUBBLICITA’ DEL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO
Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Presidente dell’Associazione deve sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all’attività complessivamente svolta nell’esercizio precedente.
Tale rendiconto deve restare depositato presso la sede dell’Associazione a disposizione di chiunque abbia motivo d’interesse alla consultazione. I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati.

Art. 25 – NORME SULL’ORDINAMENTO INTERNO
L’associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell’attività sociale. L’Associazione potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall’art. 25 della legge n. 133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell’ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.
L’Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 26 – MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE
Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un’Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno il 75% degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 27 – LIBRI SOCIALI
Costituiscono libri sociali obbligatori dell’Associazione:
–           il libro Soci;
–           il libro verbali delle Assemblee;
–           il libro verbali del Consiglio Direttivo;
I libri sociali, rilegati e con pagine numerate progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario.

Art. 28 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Le controversie derivanti dall’attività sportiva insorgenti tra l’Associazione e i Soci, ovvero tra i soci medesimi, saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dallo statuto della Federazione Italiana Pallacanestro, che tutti i Soci si obbligano ad accettare. Il Collegio Arbitrale sarà costituito da tre componenti, due nominati uno per ciascuna dalle parti nell’ambito delle liste regionali o interregionali predisposte dalla Commissione Vertenze Arbitrali della Federazione Italiana Pallacanestro, ed il terzo con funzioni di Presidente del Collegio, scelto di comune accordo, remore nell’ambito delle medesime liste, ovvero in caso di disaccordo nominati dalla Commissione Vertenze Arbitrali della Federazione Italiana Pallacanestro. In assenza di nomina dell’arbitro di parte, la nomina verrà effettuata dalla medesima Commissione Vertenze Arbitrali nell’ambiti delle liste regionali o interregionali. Il procedimento arbitrale si svolgerà secondo quanto disposto dal regolamento Organico della Federazione Italiana Pallacanestro. I compensi arbitrali saranno determinati nel rispetto delle tabelle predisposte dalla Commissione Vertenze Arbitrali ed approvate dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro. Il ricorso alla magistratura ordinaria deve essere previamente autorizzato dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro, nei modi e termini previsti all’art. 40 dello Statuto Federale.

Art. 29 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l’esistenza dell’ Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l’assemblea straordinaria dei Soci. La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i tre/quarti dei voti favorevoli dei soci aventi diritto al voto.
Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, la delibera assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi, sentito l’organismo di controllo preposto in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dei patrimonio dell’Associazione e salva diversa destinazione imposta dalla legge:
–       a fini di utilità sportiva stabiliti dalla Federazione Italiana Pallacanestro, secondo le direttive del C.O.N.I.;
–       ad altre organizzazioni con finalità sportive.
In caso di revoca o di mancato rinnovo dell’affiliazione e di scioglimento, rispondono in solido tra loro il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo della Associazione, delle obbligazioni assunte dall’Associazione verso la F.I.P. e i suoi Organi, verso le Società e i terzi affiliati o tesserati.

Art. 30 – NORME GENERALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge, le norme e le direttive del C.O.N.I. nonché le disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nei Regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro cui l’Associazione è affiliata.